Statuto


GRUPPO AMICI DELL’ARTE

GADARTE

 

 

STATUTO

 

Natura e finalità dell’Associazione

 

Art.1

Il “Gruppo Amici dell’Arte” è un libero cenacolo di artisti ed amatori d’arte, che si denomina “GADARTE”. Esso è rigorosamente apartitico. Ha sede attuale in Firenze Via. S. Egidio 27r.

 

Art.2

Il Gruppo intende promuovere l’assiduo contatto tra i soci allo scopo di incoraggiare, realizzare ed ampliare la conoscenza delle arti ed è aperto ad ogni tendenza o scuola.

Tali scopi, il Gruppo intende raggiungere mediante l’organizzazione di manifestazioni artistico- culturali.

 

Art.3

I soci si dividono in:

a) Soci Ordinari   b) Soci Benemeriti  c) Soci Onorari  d) Soci Amatori.

I soci artisti potranno, a richiesta ed alternativamente o congiuntamente, previo accordo con il Consigliere addetto alla Commissione Artistica, esporre le proprie opere nei locali dell’Associazione gratuitamente. Farà loro carico il solo rimborso delle spese sostenute dall’Associazione quali: consumo energia elettrica, telefono, affitto locali.

E’ consentito al socio espositore provvedere personalmente alla impaginazione e stampa delle locandine, all’invio delle stesse, o ad eventuali pubblicità murali o su quotidiani e riviste o quant’altro, sempre previo  accordi con il Consigliere addetto.

 

Potranno essere nominati Soci Benemeriti coloro i quali abbiano apportato concreti benefici al Gruppo. I Soci Benemeriti e quelli onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 

 

Art.4

Può aderire all’Associazione chiunque condivida e aderisca alle sue finalità, accetti e rispetti le sue linee programmatiche, partecipi alle attività e alle iniziative proposte e si impegni a dedicare una parte del suo tempo per la loro realizzazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

L’ammissione a socio avviene in base a domanda scritta dell’interessato, previa presentazione di almeno un altro socio. L’adesione dovrà essere accolta e accettata dal Consiglio Direttivo.

All’Atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di iscrizione annuale, al rispetto dello statuto e dei regolamenti statutari attuativi e ha il dovere di comportarsi nei confronti dell’Associazione e nei suoi rapporti con l’esterno con spirito di solidarietà e rispetto.

La partecipazione alla vita associativa non può avere carattere di temporaneità.

La quota associativa a carico dei soci, fissata dall’Assemblea, è annuale, non è frazionabile né trasmissibile né rimborsabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte senza rivalutazione della stessa.

 

Art. 5

La perdita della qualifica di Socio potrà avvenire per:

a)      per dimissioni volontarie: il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

b)      Per morosità (dichiarata dopo il mancato pagamento della quota sociale per un anno).

c)      Per gravi motivi: inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa, riconosciuti tali dall’Assemblea, che deciderà in conseguenza con votazione segreta.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l’interessato e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

 

Art. 6

Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a)      l’Assemblea dei Soci

b)      Il Consiglio Direttivo.

c)      Il Collegio Sindacale

 

Nessuna carica è retribuita

 

Art. 7

Assemblea dei Soci

 

L’assemblea dei Soci è l’organo collegiale primario dell’Associazione. Essa è formata dal complesso dei Soci ordinari, benemeriti, onorari e amatori, maggiori di età, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno, purché in regola con la quota sociale.

 

Spetta all’Assemblea di:

a)      eleggere la commissione elettorale di cui al successivo art. 18.

b)      Convalidare l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

c)      Discutere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo.

d)     Fissare la quota sociale annua.

e)      Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, il pagamento di una quota straordinaria “una tantum” a carico dei soci per sopperire a necessità economiche sorgenti ed improrogabili dell’Associazione.

f)       Deliberare su eventuali modifiche dello Statuto Sociale e sulle modalità di scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 8

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, entro la seconda decade di febbraio, e, in ogni caso, alla fine del mandato biennale delle cariche sociali.

E’ convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/6 dei Soci, o dalla Commissione Artistica di cui al successivo art. 15, nella eventualità di circostanze eccezionali in cui la Commissione stessa non possa svolgere le funzioni che le sono state attribuite dalle norme del presente statuto.

La convocazione dell’Assemblea sarà fatta per invito personale ai Soci, a mezzo della posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data della riunione, da parte del Consiglio Direttivo. L’invito dovrà portare gli estremi dell’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di impedimento a partecipare, ogni socio può rilasciare delega scritta ad un altro socio per farsi rappresentare. Ogni socio non può portare più di una delega.

L’assemblea è presieduta di regola dal Presidente del Consiglio Direttivo. Per adempimenti di trapasso da una Amministrazione ad un’altra, indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 7, l’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo uscente.

Avvenuta la convalida, di cui alla lettera b) la presidenza passa a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio Direttivo neo-eletto.

Qualora debba trattarsi di argomento che comporti valutazioni sull’operato del Consiglio Direttivo, nel suo complesso o nei riguardi di singoli suoi membri, il Presidente, limitatamente alla trattazione dell’argomento stesso, viene sostituito dal Socio più anziano (per data di tessera) presente in aula.

L’assemblea delibera a maggioranza di voti, con votazione palese, nella generalità dei casi, oppure segreta, qualora trattasi di provvedimenti concernenti persone.

 

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 membri, ed è eletto con votazione diretta e segreta, con la procedura stabilita al successivo articolo 18, da tutti i Soci che hanno diritto al voto. L’elezione è convalidata dall’Assemblea.

Il Consiglio elegge nel proprio seno:

-          Un Presidente

-          Un Vice-Presidente

-          Un Segretario

-          Un Economo

-          Un Consigliere addetto alla Commissione Artistica (Vedi art. 15)

 

Ad ognuno dei rimanenti Consiglieri saranno attribuiti, i compiti relativi ad una delle seguenti branche delle attività dell’Associazione:

-          Corsi di formazione Artistica

-          Archivio e Biblioteca

-          Propaganda e Turismo

-          Mostre in Sede

-          Mostre Fuori Sede

 

Il Consiglio rimane in carica per un biennio.

 

Art.10

Nel caso che si verifichino, da parte dei singoli consiglieri, prolungate assenze o inadempienze nei compiti loro assegnati, il Presidente, su determinazione del Consiglio, invita gli inadempienti a dimettersi.

Qualora tale invito non venga accolto, il Presidente deferisce il caso all’Assemblea, la quale, esaminati i fatti e circostanze, decide o meno per la decadenza, con votazione segreta.

I Consiglieri, per i quali sia intervenuta pronuncia di decadenza, sono sostituiti dai Soci che, nella graduatoria delle ultime elezioni, seguono immediatamente l’ultimo Consigliere eletto.

 

 

Art.11

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di una volta al mese. Le sue decisioni verranno prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per sistema delle votazioni, vale quanto stabilito al punto 8 per le riunioni dell’Assemblea.

 

Art.12

Il Consiglio presenta all’Assemblea dei Soci (in seduta ordinaria), una volta all’anno, una relazione sull’opera svolta durante l’anno scaduto:

-          espone il rendiconto finanziario e formula il programma dell’attività futura;

-          Amministra il Patrimonio dell’Associazione;

-          Delibera sui casi di ammissione e di radiazione dei Soci, salvo deferire all’Assemblea provvedimenti relativi all’ipotesi prevista alla lettera “C” dell’art 5;

-          Organizza mostre ed altre Manifestazioni Artistiche;

-          Attua le iniziative che possono riuscire favorevoli agli interessi dell’Associazione;

-          Propone all’Assemblea le iniziative di carattere straordinario, convergenti agli scopi sociali.

 

Art.13

Alla fine del periodo biennale di carica, il Consiglio rassegna il mandato all’Assemblea, la quale procederà alla nomina della Commissione elettorale di cui al successivo Art 18, per procedere alla elezione del nuovo Consiglio.

 

Art. 14

Compiti specifici affidati ai vari componenti del Consiglio

 

Il Presidente

 

-          Rappresenta legalmente l’Associazione;

-          Convoca e presiede l’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, fissandone, sentito il Consiglio Direttivo, l’ordine del giorno;

-          Riunisce e presiede il Consiglio Direttivo;

-          Firma le tessere dei soci, i mandati di riscossione o di pagamento, la corrispondenza ed ogni atto che riguardi gli interessi del GADARTE.

-          Il Presidente, in caso di necessità, può delegare uno qualsiasi dei Consiglieri a rappresentarlo.

 

Il Vice-Presidente

 

-          Sostituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni, nei casi di assenza o di impedimento del Presidente;

-          Ha il compito di mantenere i contatti con i consiglieri.

 

Il Segretario

 

-          Si avvale, nello svolgimento  delle sue funzioni, della collaborazione del Vice-Presidente, del consigliere Economo e del Consigliere addetto alla Commissione Artistica, con i quali segue collegialmente le attività dell’organizzazione nel suo complesso ed in ogni sua singola branca ed elabora programmi di attività da svolgere a seconda delle esigenze delle varie sezioni artistiche;

-          Redige i verbali delle riunioni di Consiglio;

-          Tiene la corrispondenza,

-          Controfirma i diplomi;

-          Cura l’affissione delle locandine.

 

L’Economo

 

-          Compila bilanci. Preventivo e consuntivo;

-          Tiene la gestione finanziaria, provvedendo agli incassi ed ai pagamenti;

-          Cura, in occasione dei deliberata del Consiglio, gli acquisti, le alienazioni, le locazioni ed altri negozi consimili, nonché le pratiche di accettazione di eventuali donazioni.

 

Il Consigliere addetto alla Commissione Artistica

 

-          Presiede la Commissione Artistica, della quale chiama a far parte altri Consiglieri da lui scelti;

-          E’ responsabile verso il Consiglio dell’operato della commissione suddetta;

-          Ha  la facoltà di scegliere i nominativi dei Soci e non soci per la formazione delle varie Giurie.

-          Predispone assieme al Segretario il calendario delle esposizioni in sede dei soci, alternativamente o congiuntamente consigliando gli espositori nella scelta delle opere e seguendoli durante l’esposizione.

 

Art. 15

La Commissione Artistica

 

E’ l’organo tecnico al quale il Consiglio si rivolgerà per tutte le questioni che impegnano la figura artistica dell’Associazione, e ad essa è devoluto lo studio dei programmi annuali di attività di tutte le branche culturali.

Potrà, in certi casi, avvalersi della consulenza specifica di esperti nelle varie materie, ed anche della collaborazione di elementi estranei al Gruppo.

Suoi compiti particolari sono:

-          Esprimere il giudizio sulle opere che gli artisti intendono esporre nelle mostre personali e di gruppo dell’Associazione.

-          Costituirsi in Giuria di accettazione per tutte le Mostre;

-          Dare la propria assistenza tecnica, collegialmente o per mezzo di suoi delegati (i quali possono essere scelti anche tra i Soci non appartenenti al Consiglio, e che decadranno dall’incarico una volta espletata la missione)  per la migliore riuscita delle manifestazioni artistiche promosse dall’Associazione.

-          Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile.

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Il Collegio Sindacale

 

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Essi collegialmente o singolarmente, investigano sulla gestione finanziaria del Gruppo. Durano in carica, anche in caso di dimissioni del Consiglio, per due anni. I Sindaci intervengono di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

I Sindaci hanno l’obbligo di:

 

-          di esaminare il libri sociali e di riscontrare le scritture contabili;

-          di compiere verifiche di cassa, vigilando sulla esatta riscossione di tutti i cespiti sociali, relativi pagamenti e spese generali;

-          di presentare all’Assemblea annuale ordinaria la loro relazione sul bilancio consuntivo.

 

Art 17

Il Patrimonio Sociale è costituito:

 

a)      dalle quote sociali; non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

b)      Dai mobili e attrezzature delle sale di mostra e ufficio;

c)      Dalle donazioni eventualmente ricevute;

d)     Dalle quote straordinarie stabilite dall’Assemblea.

 

Art. 18

La Commissione Elettorale

 

La fase preparatoria del procedimento elettorale per il rinnovo biennale delle cariche è affidata alla Commissione Elettorale.

Questa è composta da tre membri eletti in preliminare riunione dall’Assemblea.

La commissione elegge un proprio Presidente; questi si accerta del numero dei soci da eleggere al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale, interpella i membri uscenti per stabilire se gli stessi siano o meno disposti a riassumere la carica nonché altri soci a loro volta disposti ad accettarla e, a seguito di tali sondaggi, predispone liste nominative di candidati e tutto l’altro materiale occorrente per le operazioni di voto, che invierà per posta dieci giorni prima dell’inizio delle votazioni, a tutti i soci che hanno diritto a votare (non hanno diritto di voto i soci che non siano iscritti da almeno 6 mesi o che non siano in regola con il versamento della quota sociale).

La Commissione stabilirà quindi le modalità di votazione sia per coloro che voteranno in Sede di persona, sia per quelli che voteranno per corrispondenza. Farà fissare dal Consiglio Direttivo la data dell’apertura delle schede e dello scrutinio che avranno luogo in apposita seduta pubblica dell’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea, in base ai risultati delle votazioni e previo accertamento delle condizioni di eleggibilità  di ognuno, procederà alla convalida ed alla proclamazione degli eletti, che entreranno immediatamente in carica.

 

 

 

 

Art.19

Disposizioni finali

 

Lo Statuto deliberato il 20 marzo 1994 è abrogato in ogni sua parte ed è sostituito dal presente.

Per tutte le Sezioni a carattere artistico valgono gli specifici regolamenti interni. Gli aderenti alle Sezioni stesse sono tuttavia vincolati al presente Statuto.

Il presente Statuto entrerà in vigore all’atto della sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

 

Art. 20

 

In caso di scioglimento del Gruppo per qualunque causa, il Patrimonio Sociale dell’Ente sarà devoluto in beneficienza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

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Approvato in Assemblea  Generale  del   10 febbraio 2004